È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025, n. 40, il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n.12, che definisce e integra il sistema nazionale di risarcimento del danno alla persona derivante da lesioni alla salute. Dopo un lungo periodo di attesa, la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) diventa legge, regolando la liquidazione futura dei valori pecuniari da attribuire alle cd. macrolesioni (ovvero menomazioni gravi, comprese tra dieci e cento punti di invalidità biologica) derivanti da illeciti quali sinistri stradali o errori sanitari. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 5 marzo 2025. Il DPR contenente la T.U.N., che attua l'art. 138, comma 1, lettera b) del Codice delle assicurazioni private, è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 25 novembre 2024, dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 ottobre 2024. L'approvazione del provvedimento rappresenta una grande conquista giuridica, che persegue l'obiettivo di garantire da un lato «l'uniformità, l'omogeneità e la certezza nella liquidazione dei danni non patrimoniali» e, dall'altro, «la calcolabilità e la prevedibilità dei relativi costi, in funzione di una più rapida e meno conflittuale definizione delle richieste risarcitorie dei danneggiati». D'ora in poi, la Tabella Unica Nazionale dovrà essere applicata nei procedimenti relativi alla RCA e alla responsabilità medica, sostituendo le varie tabelle pretorie utilizzate dalle principali Corti di merito, e solo ai sinistri stradali e agli eventi clinici verificatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto, anche se la giurisprudenza, per le ipotesi di applicazione intertemporale della tabella delle “microlesioni”, ha affermato il principio inverso, ovvero che «l'esigenza di uniformare tutti i risarcimenti dovrebbe prevalere sulla genesi del danno, con applicazione retroattiva, quindi, della tabella di legge ai giudizi in corso e sino al giudicato» (Cass. n. 28990/2019). Il nuovo sistema di calcolo non si limita a considerare il danno biologico permanente, ma include anche il danno temporaneo, quello morale e, in casi specifici, consente una personalizzazione del risarcimento in base alle particolari circostanze del danno subito. I valori complessivi del danno non patrimoniale permanente sono di poco inferiori a quelli delle Tabelle di Milano, mentre più sensibile è la riduzione della liquidazione del danno biologico temporaneo ai sensi dell'art. 3, che richiama l'art. 139, commi 1, lettera b), e 5, d.lgs. n. 209/2005.
Per la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge al quale non è addebitabile la separazione il giudice deve tenere conto del tenore di vita in costanza di matrimonio, non solo valutando la dichiarazione dei redditi, ma considerando nel complesso a prescindere dalla provenienza delle consistenze patrimoniali o reddituali. Infatti, rilevano anche i redditi non fiscalmente dichiarati. Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 18-09-2024, n. 25055
In sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il giudice, al fine di determinare l’assegno di mantenimento può ordinare - d’ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali, servendosi della polizia tributaria, in deroga alle regole generali sull’onere della prova. L’esercizio di tale potere discrezionale serve per avere informazioni integrative riguardo le prove già fornite, qualora siano incomplete o non completabili attraverso gli ordinari mezzi di prova. Tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, pertanto, la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati.